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Chiarimenti sulla legittimità delle modifiche effettuate nel servizio “Amministrazione Trasparente”

Gentili clienti,
venuti a conoscenza di alcuni dubbi sorti in ambito scolastico in ordine alla legittimità delle modifiche effettuate nel servizio cloud “Amministrazione trasparente” erogato da Argo, cogliamo con piacere l’occasione per esporre le nostre riflessioni in diritto.
Come noto, il D.Lgs. 33/2013 rappresenta nel nostro Paese il punto di riferimento primario in tema di trasparenza online. Ovviamente non è l’unico.
Da un lato, perché lo stesso art. 3, commi 1-bis e 1-ter del Decreto citato, dispone che l’Autorità nazionale anticorruzione – ANAC può precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte.
Di conseguenza gli USR, correttamente, nel predisporre i propri PTPCT (e relativi allegati), si rifanno agli obblighi di pubblicazione di cui alle deliberazioni ANAC: ciò a comprova, se mai fosse necessario, del riconoscimento di immediata cogenza di quanto statuito dall’Autorità anche nel mondo scolastico.
Per altro verso, vi sono molte altre fonti normative e regolamentari che, nel tempo, hanno fatto sorgere nuovi obblighi di pubblicazione in “Amministrazione trasparente”, non considerati in via immediata dal D.Lgs. 33/2013 o dalle stesse deliberazioni ANAC. Ma non per questo non vincolanti e sanzionabili.
Si pensi alle Linee Guida AGID per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici del 9 settembre 2020 (come modificate nel 2021): esse, per esempio, dispongono la pubblicazione in “Amministrazione trasparente” del Manuale di gestione documentale e del Manuale di Conservazione dei documenti informatici. O, altro esempio, l’obbligo di pubblicazione annuale degli obiettivi di accessibilità, di cui al DL 179/2012, art. 9 comma 7 e Linee Guida AGID sull’accessibilità agli strumenti informatici del 2022 (Par. 4.2).
Peraltro, il nostro ordinamento ci ha anche abituato alla disciplina degli obblighi di pubblicazione in “Amministrazione trasparente” non direttamente scaturente da fonti stricto sensu normative, come per esempio nel caso della Circolare 2/2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (in combinato con la Delibera ANAC n. 1309/2016): si tratta della pubblicazione del Registro degli accessi civici generalizzati.
Da ultimo, nel continuo processo evolutivo degli obblighi di pubblicazione in “Amministrazione trasparente”, dobbiamo necessariamente citare quanto statuito dal nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) (1). A seguito della sua entrata in vigore, ANAC è intervenuta con la Delibera 264 del 20.6.2023, come modificata con delibera 601 del 19 dicembre 2023, avente lo specifico oggetto:

Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4 (2), del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Com’è facile intuire, in questo atto che ANAC ha emanato anche nel rispetto delle citate competenze attribuite dal D.Lgs. n. 33/2013, vi sono tutte le indicazioni attuative richieste dal Codice dei Contratti pubblici in termini di trasparenza e che Argo ha considerato ai fini dell’implementazione del servizio di “Amministrazione trasparente”.

A tal proposito si sottolinea come le soluzioni adottate da Argo siano, sostanzialmente, quelle adottate anche da enti pubblici di particolare rilievo su scala nazionale. Solo a titolo di esempio, tra i tanti:

Amministrazione trasparente Roma Capitale

https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/amministrazione-trasparente

I nuovi obblighi di pubblicazione di cui si tratta, inoltre, non costituiscono ad oggi oggetto di controllo da parte di ANAC/revisori dei conti interni alle scuole. Questo proprio al fine di permettere alle PA di adeguarsi nel corso del 2024. ANAC è ovviamente consapevole dell’impatto organizzativo delle novità introdotte e della necessità di un adeguato lasso di tempo per un concreto allineamento, di certo caratterizzato da eventuali mancanze ed errori, sanabili entro l’annualità.

Considerato quanto appena detto, Argo ha inteso mettere a disposizione delle scuole italiane uno strumento di trasparenza a norma, contenente anche una serie di facilities in termini di contenuti. Proprio per permettere alle scuole italiane un più consapevole e semplice allineamento alle novità normative.

Ufficio Legale e Staff Analisi

(1) Sono molteplici gli articoli del nuovo Codice dei Contratti, tra loro da leggersi in combinato, che dispongono nuovi obblighi di pubblicazione online. Solo a titolo di esempio: art. 28, 30, 40, 82, 134, 140, 193, 168, 169, Allegato I.5, Allegato I.6. Solo per onere di esaustività, si precisa che la nuova sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” di “Amministrazione trasparente” deve adempiere anche ad ulteriori obblighi di pubblicazione connessi a normative sempre di settore ma distinte dal Codice dei Contratti.
(2) Si cita il contenuto del comma: “L’ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l’attuazione del presente articolo”.